Azione revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente

Azione revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente
03 Luglio 2020: Azione revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente 03 Luglio 2020

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11696/2020 pubblicata il 17.06.2020, si è pronunciata in materia di azione revocatoria fallimentare e, in particolare, sulla questione relativa alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente.

IL CASO. Il Fallimento di una s.r.l., al quale nel corso di primo grado era succeduto il Comune di Milano, aveva promosso azione revocatoria dei pagamenti effettuati nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento dalla Società S.r.l. nei confronti di una Banca. La domanda veniva accolta dal Tribunale. 

La sentenza di primo grado veniva però riformata in grado d’appello. La Corte d’appello aveva, infatti, ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria perché, quando la società s.r.l. aveva erogato i pagamenti a favore della Banca la s.r.l., essa svolgeva regolare attività e dal bilancio d’esercizio non risultava una reale compromissione del suo patrimonio.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Comune di Milano, lamentando che la Corte d’appello aveva omesso di considerare due elementi fondamentali ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria: che la banca era un operatore economico qualificato, quindi, in quanto tale, in grado di riconoscere i sintomi di uno stato di insolvenza di una società e che la società nel bilancio d’esercizio considerato aveva perso una somma pari a cinque volte il suo patrimonio.

LA DECISIONE.  La Suprema Corte, con la presente pronuncia, ha avuto modo di ribadire alcuni principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza, e consolidatasi negli anni, in tema di azione revocatoria fallimentare e di conoscenza dello stato di insolvenza. 

Essa ha, infatti, confermato che “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (..) per giurisprudenza altrettanto consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione  delle risultanze probatorie e del proprio convincimento”.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente può essere provata mediante indizi e ha rilevato che la Corte territoriale non si era conformata ai principi sopra richiamati, in quanto la pronuncia non aveva esaminato complessivamente tutti gli elementi in suo possesso.     

Nel caso di specie, infatti, ha omesso di considerare, anzitutto, la circostanza che la banca è un operatore economico qualificato. Tale qualifica, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, deve essere tenuta in debita considerazione alla luce della professionalità e l’avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la propria attività.

La Corte territoriale, peraltro, ad avviso della Corte non ha neppure letto in modo integrato, e continuativo, le risultanze del bilancio di esercizio con gli elementi della compiuta perdita del capitale e della messa in liquidazione della società, né ha tenuto in debita considerazione altri indizi, quali le notizie di stampa apparse in giornali di comune lettura.

Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio della controversia alla Corte d’appello in diversa composizione. 

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